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SOGGETTI BENEFICIARI
Possono usufruire del credito d’imposta le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa:
Che non siano in stato di liquidazione volontaria, in fallimento, in liquidazione coatta amministrativa, in concordato preventivo senza continuità aziendale, né destinatarie di sanzioni interdittive ex. D.Lgs.231/2001;
Che rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che adempiano agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
Che effettuano investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta, sarà utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni di cui gli allegati A e B alla legge n.232 del 2016 (beni “Industria 4.0” – ex iper ammortamento).
Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta potrà essere comunque fruibile nell’anno di entrata in funzione ma nella misura “ordinaria“(ex super ammortamento – 10% 2020-2021 / 6% 2022), per poi passare al credito “Industria 4.0” a partire dall’anno di interconnessione.
CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Tutti i crediti di imposta non sono soggetti:
al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU della dichiarazione dei redditi, pari ad Euro 250.000,00;
al limite generale annuale di compensazione “orizzontale” dei crediti nel modello F24, pari ad Euro 700.000,00:
al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti al ruolo per un ammontare superiore ad Euro 1.500,00.
I crediti non concorrono alla formazione del reddito né alla base imponibile dell’Irap.
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE
Vengono riconosciuti i crediti d’imposta per investimenti in beni nuovi (Industria 4.0), sia in proprietà che in leasing finanziario, come di seguito riportato:
Tipologia Investimenti
Periodo: 16.11.2020-31.12.2021 (o 30.06.2022)
Periodo: 01.01.2022-31.12.2022 (o 30.06.2023)
Beni materiali Industria 4.0 Per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
Credito d’imposta: 50% per investimenti fino a 2,5 milioni di Euro
Credito d’imposta: 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di Euro
Le nuove modalità di fruizione si applicheranno esclusivamente agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022, inclusi gli investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 30.06.2023 che siano stati validamente prenotati e dei quali sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31.12.2022
ADEMPIMENTI RICHIESTI
I soggetti che intendono fruire dell’agevolazione sono tenuti ad effettuare un’apposita comunicazione ai soli fini statistici al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;
E’ obbligatorio il rilascio di una perizia asseverata da parte di un ingegnere o un perito industriale da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Se il costo unitario di acquisizione dei beni non è superiore ad Euro 300.000,00, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante.
Le fatture e tutti i documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati Industria 4.0 devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1051 a 1063, dell’articolo 1, della legge n.178 del 2020.
Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, tutta la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e della corretta determinazione dell’importo agevolabile.